Novità normativa 2025: Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni e terreni
15/01/2025
L’articolo 1 comma 30 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n.207 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 suppl. ord. n.43/L del 31 dicembre 2024) introduce, come già in passato, la possibilità di rideterminare, mediante perizia giurata, il valore d’acquisto di partecipazioni societarie e di terreni agricoli o edificabili e di pagare, ai fini della plusvalenza, un’imposta sostitutiva del 18%.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 consiste nel fatto che la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni sociali o di terreni diventa una disciplina “a regime”, non più quindi limitata entro un determinato periodo di imposta. La norma, originariamente introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 2 comma 2 del D.L 282/2002, prevedeva infatti solo una “finestra temporale” entro cui poter esercitare la facoltà di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni sociali e di terreni e, analogamente, la Legge di Bilancio 2023 aveva riproposto detta facoltà da esercitarsi entro il 15 novembre 2023.
La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 consente di determinare il valore di acquisto ai fini della plusvalenza e, al riguardo, distingue le modalità di determinazione di detto valore a seconda che si tratti di:
Il valore di acquisto viene determinato in base ai seguenti criteri:
L’imposta sostitutiva, determinata in misura pari al 18%, può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla data del 30 novembre e sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Leggi la normativa cliccando qui.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 consiste nel fatto che la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni sociali o di terreni diventa una disciplina “a regime”, non più quindi limitata entro un determinato periodo di imposta. La norma, originariamente introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 2 comma 2 del D.L 282/2002, prevedeva infatti solo una “finestra temporale” entro cui poter esercitare la facoltà di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni sociali e di terreni e, analogamente, la Legge di Bilancio 2023 aveva riproposto detta facoltà da esercitarsi entro il 15 novembre 2023.
La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 consente di determinare il valore di acquisto ai fini della plusvalenza e, al riguardo, distingue le modalità di determinazione di detto valore a seconda che si tratti di:
- partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- titoli, quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- terreni edificabili o agricoli.
- Per le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1°gennaio di ciascun anno può essere assunto in luogo del costo o valore di acquisto, il c.d. ”valore normale” a tale data.
Il “valore normale” è pari alla frazione del patrimonio netto della società o ente determinato sulla base di apposita perizia giurata di stima da redigersi e asseverarsi entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento. - Per i titoli, quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata la rivalutazione (non è quindi richiesta la perizia giurata);
- Per i terreni edificabili o agricoli, il valore del terreno riferito al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione da parte del contribuente, è quello determinato sulla base di perizia giurata di stima da redigersi e asseverarsi entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento.
L’imposta sostitutiva, determinata in misura pari al 18%, può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla data del 30 novembre e sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Leggi la normativa cliccando qui.