Novità in legge di Bilancio 2023
17/01/2023
La legge di Bilancio, precisamente l’articolo 1, comma 76 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022 ha introdotto, per i soggetti privati, la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’Iva pagata sul prezzo di acquisto di immobili ad uso abitativo che siano classificati in classe energetica “A” o “B”.
La detrazione è consentita al ricorrere dei seguenti presupposti:
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il venditore deve essere la società che ha costruito (o ristrutturato) l’immobile o un organismo di investimento collettivo del risparmio;
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l’acquirente deve essere necessariamente un soggetto privato;
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l’acquisto deve avere per oggetto immobili ad uso abitativo (sono quindi esclusi negozi, uffici, capannoni, laboratori, terreni ecc…); al riguardo non rileva se l’acquisto avvenga come “prima casa” o “seconda casa” e può riguardare anche le abitazioni c.d. “di lusso” cioè quelle comprese nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
La detrazione spetta in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
É importante precisare che qualora, nel corso dell’anno 2022, il soggetto privato abbia pagato alla società costruttrice acconti prezzo in relazione ad un preliminare di acquisto seguito da un rogito da stipularsi nel 2023, l’Iva pagata sugli acconti non sarà detraibile perché il pagamento è avvenuto in un periodo di imposta per il quale la detrazione non era ancora prevista. Pertanto in questi casi la detrazione spetterà solo per l’Iva dovuta sugli acconti successivi o sul saldo prezzo, versati nel corso dell’anno 2023 a condizione che il rogito di acquisto avvenga nell’arco temporale indicato dalla norma.
La detrazione avviene in 10 anni per quote di pari importo a partire dall’anno di imposta 2023 in cui si è sottoscritto il rogito di acquisto e per i successivi 9 anni.
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