CHE COS’È L’IPOTECA?
 
L’ipoteca è una garanzia che attribuisce al creditore, definito “creditore ipotecario”, il diritto di espropriare il bene ipotecato a garanzia del pagamento del suo credito in caso di mancato pagamento dello stesso. L’ipoteca può essere concessa direttamente dal debitore interessato (mutuatario “datore di ipoteca”) o da un soggetto terzo nell’interesse del debitore (“terzo datore di ipoteca”).

L’ipoteca non fa perdere al debitore la disponibilità e il godimento del bene ipotecato; egli può ad esempio vendere il bene senza che ciò pregiudichi il diritto del creditore.
L’ipoteca infatti è fornita del c.d. “diritto di sequela” e cioè “segue” il bene su cui grava, anche quando cambia il proprietario.
Spesso si sente dire che l’immobile ipotecato a garanzia di un mutuo “è della banca”: in realtà non è così in quanto, qualora il mutuatario si renda insolvente, la banca non diventa automaticamente proprietario dell’immobile ipotecato, ma deve azionare l’ipoteca attraverso una procedura esecutiva innanzi all’Autorità Giudiziaria. Attraverso la procedura esecutiva il bene viene venduto all’asta al miglior offerente e il prezzo ricavato è destinato ad estinguere il debito verso la banca.
 
Come nasce l’ipoteca
Si possono ipotecare beni immobili (terreni e fabbricati) e beni mobili registrati (navi, aerei e autoveicoli).
L’ipoteca sugli immobili viene iscritta presso gli Uffici del Territorio competenti in base al territorio in cui sono ubicati.
I 3 tipi di ipoteca
Si distinguono tre tipi di ipoteche:
  • ipoteca legale, per i casi espressamente previsti dall’art. 2817 del Codice Civile (ad esempio a favore del venditore di immobile a garanzia del pagamento del prezzo dilazionato o dell’adempimento di altri obblighi in capo all’acquirente).
  • ipoteca volontaria, concessa, anche con dichiarazione unilaterale, a garanzia di un mutuo o di un finanziamento e che richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, pena la nullità.
  • ipoteca giudiziale, derivante da un provvedimento di un Giudice contenente condanna di pagamento di una somma, o a garanzia dell’adempimento di ogni altra obbligazione, anche di risarcimento, in capo al debitore ipotecario.
Che cos’è il pegno?
Il pegno è anch’esso un diritto reale di garanzia ed è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Diversamente dall’ipoteca, il pegno ha per oggetto esclusivamente beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Il pegno si costituisce attraverso la consegna della cosa o del documento che conferisce la disponibilità esclusiva della cosa al creditore (che è tenuto a custodirla e a non utilizzarla, salvo che sia necessario per la conservazione) o a un terzo designato dalle parti; la cosa o il documento possono anche essere posti in custodia di entrambe.