Cessione di quote di partecipazione in SRL senza notaio
Come bisogna procedere?
Fino al 2008 gli unici soggetti autorizzati a depositare gli atti di cessione di quote di SRL erano i notai.
La Legge 133/2008 ha previsto una nuova modalità di deposito degli atti di trasferimento delle quote di SRL. L’art. 36, comma 1bis della citata legge dispone infatti che l’atto di cessione delle quote di SRL può essere sottoscritto con firma digitale ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato – iscritto nella sezione A dell’Albo “Commercialisti” – munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.
Con la pubblicazione del provvedimento n. 2012/45204 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che i notai vadano ad aggiungersi ai commercialisti per la registrazione telematica della cessione quote di SRL sottoscritta con firma digitale.
Quali spese vanno sostenute?
L’atto di cessione di quota sociale di srl sconta le seguenti imposte:
– per la registrazione all’Agenzia delle Entrate sono dovute un’imposta di bollo di 15 euro e un’imposta di registro di 200 euro per ciascuna cessione;
– per l’iscrizione al Registro delle Imprese sono dovute un’imposta di bollo di 65 euro e i diritti di segreteria in misura ordinaria di 90 euro.
Costituzione di una S.R.L.S. mediante applicativo online
Come si costituisce una S.R.L.S.?
La s.r.l.s. può essere costituita con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138 del 2012).
Le clausole previste nel modello standard sono inderogabili.
L’atto costitutivo deve indicare:
1) le generalità, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione “s.r.l.s.”, il comune ove è posta la sede sociale (art. 111 ter disp. att. c.c.) e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro sottoscritto al momento della costituzione ed interamente versato all’organo amministrativo;
4) l’oggetto sociale; le quote di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società; le persone cui è affidata l’amministrazione;
5) il luogo e la data di sottoscrizione.
Quali spese vanno sostenute?
L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. (Art. 3 co. 3 D.L. 1/2012 conv. con modif. dalla L. 27/2012).
Sono previste solo le seguenti imposte: 200 euro di imposta di registro; 120 euro di diritti camerali annuali e se srls con socio unico anche 90 euro di diritti camerali.
Vidimazione libri sociali e contabili
Il nostro studio notarile si occupa anche della vidimazione (o bollatura) obbligatoria – dei libri sociali di società di capitali ai sensi dell’art. 2421 c.c. – e facoltativa – dei libri sociali di società di persone, società cooperative, associazioni e fondazioni e dei libri contabili ai sensi dell’art. 2214 c.c.
Tassa di concessione governativa
Le S.p.a., le S.r.l., le S.r.l.s. e la S.a.p.a. e le società consortili a responsabilità limitata sono tenute a pagare la tassa di concessione governativa annuale pari a:
309,87 euro, se il capitale sociale (alla data del 1° gennaio dell’anno in cui la tassa viene pagata) non supera i 516.456,90 euro;
516,46 euro, se il capitale sociale (alla data del 1° gennaio dell’anno in cui la tassa viene pagata) è maggiore.
Per le società di persone, società cooperative, associazioni e fondazioni e per i libri contabili è dovuta una tassa di concessione governativa pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di pagina.
Le cooperative edilizie pagano una tassa di concessione governativa di 16,75 euro ogni 500 pagine o frazioni di pagina.
Le cooperative sociali e le Onlus sono esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa.
La tassa di concessione governativa, che resta sempre la stessa indipendentemente dal numero dei libri e delle pagine, può essere pagata tramite modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali) entro il 16 marzo di ogni anno ovvero per le imprese di nuova costituzione anche utilizzando un bollettino postale recante il codice 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate.
Marche da bollo: per ogni libro è prevista l’apposizione di una marca da bollo da 16 euro per ogni 100 pagine o frazioni di pagine.
Le cooperative sociali e le Onlus sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.
Competenze notarili:
70 euro per ogni libro fornito dallo studio notarile
50 euro per ogni libro fornito dal cliente.
Per eventuali richieste è possibile contattare lo studio inviando una mail al seguente indirizzo: claudia.calvi@sng.it