ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALL'EREDITÀ
Come funziona l’accettazione di eredità
Quando si apre una successione, un soggetto (chiamato all’eredità) non diventa automaticamente erede ma deve esprimere la sua volontà di accettare l’eredità o deve manifestare la volontà di rinunciarvi.
L’accettazione può essere espressa tacita.
Si dice espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
Si dice tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (ad esempio vende un bene ereditario).
L’accettazione può essere anche pura e semplice o con beneficio di inventario.

Con l’accettazione pura e semplice si determina la c.d.  “confusione” (cioè la commistione, l’unione) del patrimonio del defunto con quello dell’erede”: ciò significa che il patrimonio del defunto si unisce con quello personale dell’erede con la conseguenza che l’erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche con i propri beni personali e anche oltre il limite del valore di quanto ricevuto in eredità.
Con l’accettazione beneficiata, invece, non si determina la “confusione del patrimonio” del defunto con quello dell’erede ma i patrimoni restano distinti e l’erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari solo con i beni che provengono dall’eredità e nel limite del valore di quanto ricevuto, di modo che non possa mai essere chiamato a rispondere di detti debiti con il proprio patrimonio personale.
Cos’è l’accettazione con beneficio di inventario
Nel caso di minori, minori emancipati, interdetti, inabilitati, persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, la legge prevede necessariamente che l‘accettazione avvenga con beneficio d’inventario.
La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d’inventario può essere ricevuta dal notaio oppure resa innanzi al cancelliere del Tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione e successivamente inserita nel registro delle successioni. Essa può essere resa sia prima sia dopo la redazione dell’inventario. Entro un mese dall’inserzione la dichiarazione deve essere poi trascritta nei registri immobiliari del luogo di apertura della successione, cioè nel luogo in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio e ciò a prescindere dall’esistenza o meno di immobili in capo al defunto.
 
Come funziona l’accettazione di eredità con beneficio di inventario
Quando si apre una successione bisogna distinguere a seconda che il chiamato all’eredità sia o meno nel c.d. “possesso dei beni ereditari”. Per “possesso” dei beni si intende qualsiasi forma di detenzione e utilizzo dei beni del defunto e pertanto:
 
  • Se il chiamato all’eredità  è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta successione. Il termine può essere prorogato di altri tre mesi. Se questo termine trascorre senza che sia stato compiuto l’inventario, il chiamato si considera erede puro e semplice e sarà tenuto al pagamento di eventuali debiti anche con il proprio patrimonio personale.
  • Se il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario finché non sia prescritto il diritto di accettare l’eredità (10 anni). Da quando ha fatto la dichiarazione, ha tempo tre mesi per fare l’inventario; in mancanza si considera erede puro e semplice. Se invece ha proceduto a fare l’inventario prima della dichiarazione, ha tempo 40 giorni dal compimento dello stesso per fare la dichiarazione, decorsi i quali, in mancanza di detto adempimenti, perde il diritto di accettare l’eredità. La valutazione in merito alla scelta fra accettazione pura e semplice o con beneficio di inventario spetta al chiamato all’eredità; tuttavia il Notaio è il professionista con il quale si  consiglia sempre di confrontarsi per avere spiegazione esaustiva della disciplina in materia.
La rinuncia all’eredità
A seguito dell’apertura della successione, il soggetto che non intende accettare l’eredità, deve necessariamente procedere a rinunciarvi.

La rinuncia non può essere “parziale” nel senso che non si può rinunciare solo ad alcuni beni ereditari, e decidere di accettarne altri. La rinuncia può essere solo totale, non può essere soggetta a termini o condizioni e non può mai essere preventiva, cioè avvenire prima della morte del soggetto della cui eredità si tratta. 

La rinuncia può avvenire o per dichiarazione resa innanzi al cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto), ovvero mediante atto notarile.

I termini per rinunciare all’eredità sono:
 
  • 3 mesi per i chiamati all’eredità che siano nel possesso dei beni
  • 10 anni per coloro che non siano nel possesso dei beni.
     
E’ importante sapere che la legge offre uno strumento per fare in modo che il chiamato all’eredità si pronunci se accettare o rinunciare all’eredità: è la cd. “actio interrogatoria” disciplinata dall’articolo 481 del codice civile che prevede che “Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.

A seguito della rinuncia all’eredità, questa si devolve a favore di coloro che sarebbero stati chiamati all’eredità in mancanza di colui che ha rinunciato, come se il rinunciante non ci fosse mai stato; è quindi errato pensare che il soggetto che rinuncia lo faccia “a favore” di qualcun altro perché, la rinuncia a favore di qualcuno integra in realtà un atto di disposizione sul patrimonio ereditario che importa accettazione di eredità.