COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE
Le società di persone sono società organizzate in funzione della persona dei soci i quali, generalmente, si occupano della organizzazione e dell’amministrazione della società in cui prestano anche il proprio lavoro.
Come funzionano le società di persone
Le società di persone sono soggetti di diritto caratterizzate dalla cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta: per le obbligazioni sociali (debiti) contratte dalla società risponde il patrimonio sociale ma, in alcuni casi anche i soci con il proprio patrimonio personale.Il codice civile (artt. 2251 e ss.) individua tre tipologie di società di persone che esercitano la propria attività sotto una specifica ragione sociale:
- Società Semplice (s.s.) La società semplice è un tipo di società nella quale tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, salvo patto contrario. La società semplice non può esercitare attività di natura commerciale.
- Società in nome collettivo (s.n.c.) Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e l’eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
- Società in accomandita semplice (s.a.s) In questo tipo di società si distinguono due tipi di soci:
- i soci accomandati che non gestiscono la società e quindi rispondono limitatamente alla quota conferita.
La costituzione della società di persone
Le società di persone in genere vengono costituite per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medio piccole e, rispetto alle società di capitali, presentano il vantaggio di avere una gestione più semplice ed economica, anche dal punto di vista fiscale.
Le società di persone nascono con un contratto stipulato dai soci fondatori (“atto costitutivo”) e sono disciplinate dai “Patti sociali” che ne stabiliscono le regole fondamentali di funzionamento.
Nelle società di persone non esiste un importo minimo del capitale sociale né è necessario procedere al suo versamento contestualmente all’atto costitutivo.
Nelle società di persone non esiste un importo minimo del capitale sociale né è necessario procedere al suo versamento contestualmente all’atto costitutivo.
Ruolo e consulenza del notaio
Il notaio è chiamato ad autenticare l’atto costitutivo delle società di persone, ai fini del deposito presso il Registro delle imprese.
Il notaio ha altresì il compito di verificare il rispetto delle norme di legge inderogabili e la sussistenza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge ai fini della costituzione del tipo sociale prescelto.
Il notaio ha altresì il compito di verificare il rispetto delle norme di legge inderogabili e la sussistenza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge ai fini della costituzione del tipo sociale prescelto.
Preventivamente il Notaio ha il compito di illustrare a coloro che intendono costituire una società di persone, le differenti tipologie esistenti nel nostro ordinamento e il regime di responsabilità patrimoniale che assumeranno per ciascun tipo sociale previsto.
Il nostro Studio mette a disposizione delle parti la sua esperienza qualificata in campo societario, occupandosi della redazione dell’atto costitutivo e delle clausole dei Patti sociali più adatte alle esigenze concrete.
Potete inoltrare direttamente al nostro Studio le vostre richieste per ottenere un preventivo gratuito o per fissare un colloquio conoscitivo accedendo all’apposita sezione dell’Home page RICHIEDI UN PREVENTIVO oppure inviando un’email ai nostri indirizzi indicati in calce.
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