COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
Cos’è una società di capitali?
Le società di capitali sono organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva.
Le tipologie sono: la società per azioni (S.p.A.), la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), la società a responsabilità limitata (S.r.l.) e la società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s).
Le tipologie sono: la società per azioni (S.p.A.), la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), la società a responsabilità limitata (S.r.l.) e la società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s).
La costituzione di società di capitali è indicata per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medio/grandi; presentano i vantaggi di limitare il rischio imprenditoriale al solo valore della quota di capitale conferita nonché di permettere la raccolta di capitali, anche ingenti, necessari per la realizzazione dell’attività d’impresa.
La società di capitali sono dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta; questo significa che, delle obbligazioni sociali (debiti) contratte dalla società, risponde solo la società con il proprio patrimonio mentre i soci sono responsabili solo nei limiti della quota sottoscritta ed il loro patrimonio non viene intaccato.
Le società di capitali nascono con un contratto sottoscritto dai soci fondatori (“atto costitutivo”) e sono disciplinate dallo Statuto sociale, che ne stabilisce le regole fondamentali di funzionamento e che viene allegato all’atto.
La società di capitali sono dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta; questo significa che, delle obbligazioni sociali (debiti) contratte dalla società, risponde solo la società con il proprio patrimonio mentre i soci sono responsabili solo nei limiti della quota sottoscritta ed il loro patrimonio non viene intaccato.
Le società di capitali nascono con un contratto sottoscritto dai soci fondatori (“atto costitutivo”) e sono disciplinate dallo Statuto sociale, che ne stabilisce le regole fondamentali di funzionamento e che viene allegato all’atto.
Tipi di società di capitali
Nel nostro ordinamento si distinguono le seguenti possibili tipologie di società di capitali:
Società per azioni (S.p.A.).
La S.p.A è la forma societaria più utilizzata per le imprese medio-grandi e grandi.
Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, che prendono il nome di “azioni”.
E’ previsto un capitale sociale minimo di Euro 50.000,00 (non più Euro 120.000,00) ed è previsto che oltre all’organo amministrativo sia obbligatorio nominare il Collegio sindacale.
Società a responsabilità limitata (Srl).
La Srl è la forma societaria più utilizzata per le piccole e medie imprese, specie a carattere familiare. Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote che in genere sono liberamente e autonomamente trasferibili.
La Srl nasce come una società per il quale era previsto un capitale sociale minimo di euro 10.000,00, ma in seguito ad una evoluzione normativa che prima aveva introdotto una figura intermedia di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (art. 44 del D . L. 22 giugno 2012) poi abrogata, consente ora di costituire una Srl anche con capitale inferiore a Euro 10.000,00 (D.L. n. 76/2013). Per questo tipo di Srl si prevede comunque l’obbligo di dedurre un quinto degli utili netti al fine di accantonarli in una speciale riserva fino al raggiungimento del capitale minimo di Euro 10.000,00 (art. 2463 comma 5 c.c.)
Società per azioni (S.p.A.).
La S.p.A è la forma societaria più utilizzata per le imprese medio-grandi e grandi.
Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, che prendono il nome di “azioni”.
E’ previsto un capitale sociale minimo di Euro 50.000,00 (non più Euro 120.000,00) ed è previsto che oltre all’organo amministrativo sia obbligatorio nominare il Collegio sindacale.
Società a responsabilità limitata (Srl).
La Srl è la forma societaria più utilizzata per le piccole e medie imprese, specie a carattere familiare. Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote che in genere sono liberamente e autonomamente trasferibili.
La Srl nasce come una società per il quale era previsto un capitale sociale minimo di euro 10.000,00, ma in seguito ad una evoluzione normativa che prima aveva introdotto una figura intermedia di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (art. 44 del D . L. 22 giugno 2012) poi abrogata, consente ora di costituire una Srl anche con capitale inferiore a Euro 10.000,00 (D.L. n. 76/2013). Per questo tipo di Srl si prevede comunque l’obbligo di dedurre un quinto degli utili netti al fine di accantonarli in una speciale riserva fino al raggiungimento del capitale minimo di Euro 10.000,00 (art. 2463 comma 5 c.c.)
Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).
La costituzione di società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita solo da persone fisiche.
Il limite di età, fissato in un primo momento a 35 anni, è stato rimosso , pertanto chiunque può costituire questo tipo di società.
Il vantaggio di questa tipologia di società è dato dal fatto che il legislatore ha previsto che l’atto costitutivo sia totalmente esente da onorari notarili e da imposta di bollo , pertanto le sole spese collegate alla costituzione di società sono quelle dell’imposta di registro e dei diritti che si pagano in Camera di Commercio.
Sia la SpA, sia la Srl, anche nella forma della Srls possono essere costituite da un unico socio. In questo caso la società è detta unipersonale.
Società in accomandita per azioni (SAPA).
La SAPA è il tipo di società di capitali meno diffuso in Italia ed è soprattutto utilizzata come “cassaforte di famiglia” dei gruppi imprenditoriali che intendono tutelarsi da scalate azionarie da parte di terzi. Il capitale sociale è diviso in azioni ed i soci sono suddivisi in “accomandanti” e “accomandatari”.
Società cooperative (COOP).
La COOP è una società a capitale variabile, costituita per gestire in comune un’attività d’impresa, con lo scopo di offrire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
Le cooperative sono viste con favore dal legislatore e spesso sono destinatarie di normative che introducono benefici fiscali.
La costituzione di società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita solo da persone fisiche.
Il limite di età, fissato in un primo momento a 35 anni, è stato rimosso , pertanto chiunque può costituire questo tipo di società.
Il vantaggio di questa tipologia di società è dato dal fatto che il legislatore ha previsto che l’atto costitutivo sia totalmente esente da onorari notarili e da imposta di bollo , pertanto le sole spese collegate alla costituzione di società sono quelle dell’imposta di registro e dei diritti che si pagano in Camera di Commercio.
Sia la SpA, sia la Srl, anche nella forma della Srls possono essere costituite da un unico socio. In questo caso la società è detta unipersonale.
Società in accomandita per azioni (SAPA).
La SAPA è il tipo di società di capitali meno diffuso in Italia ed è soprattutto utilizzata come “cassaforte di famiglia” dei gruppi imprenditoriali che intendono tutelarsi da scalate azionarie da parte di terzi. Il capitale sociale è diviso in azioni ed i soci sono suddivisi in “accomandanti” e “accomandatari”.
Società cooperative (COOP).
La COOP è una società a capitale variabile, costituita per gestire in comune un’attività d’impresa, con lo scopo di offrire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
Le cooperative sono viste con favore dal legislatore e spesso sono destinatarie di normative che introducono benefici fiscali.
Il mondo cooperativo è molto vario in quanto le società cooperative si sono sviluppate in tutti i settori quali l’edilizia, la grande distribuzione,
l’agricoltura, fino ad arrivare al settore dei servizi bancari, finanziari e assicurativi senza dimenticare l’importante settore della sanità.
Ruolo e consulenza del notaio nella costituzione di società di capitali
La legge richiede espressamente l’intervento del notaio ai fini della costituzione di società di capitali, a pena di nullità dell’atto.
Il notaio ha il compito specifico di:
Il notaio ha il compito specifico di:
- verificare il rispetto delle norme di legge inderogabili: si tratta di un controllo preventivo della sussistenza di tutte le condizioni prescritte dalla legge per una certa tipologia di atto e di un controllo di legittimità e di legalità delle clausole dello Statuto che sono volte a disciplinare la vita della società;
- effettuare l’iscrizione degli atti costitutivi delle società presso il Registro delle Imprese.
Il nostro Studio mette a disposizione delle parti la sua esperienza qualificata in campo societario, occupandosi della redazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, con particolare riferimento all’elaborazione delle clausole più adatte alle esigenze concrete.
L’adozione di uno Statuto sociale adeguato è fondamentale in quanto consente una migliore organizzazione della propria attività imprenditoriale oltre ad un’accertata riduzione generale dei costi e ad una limitazione dei rischi di controversie in merito alla portata delle singole clausole.
L’adozione di uno Statuto sociale adeguato è fondamentale in quanto consente una migliore organizzazione della propria attività imprenditoriale oltre ad un’accertata riduzione generale dei costi e ad una limitazione dei rischi di controversie in merito alla portata delle singole clausole.
Potete inoltrare direttamente al nostro Studio le vostre richieste per ottenere un preventivo gratuito o per fissare un colloquio conoscitivo accedendo all’apposita sezione dell’Home page RICHIEDI UN PREVENTIVO oppure inviando un’email ai nostri indirizzi indicati in calce.
Qualora siate interessati alla costituzione di una SRLS ti invitiamo a visualizzare la pagina del nostro sito https://www.sng.it/it/fai-da-te/
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