CHE COS'É L'IMU?
 
L’IMU (Imposta Municipale Propria) è stata introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dall’anno 2012, e ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

L’imposta è dovuta da chi possiede immobili di qualunque natura, quindi abitazioni, negozi, uffici, box, laboratori, capannoni, terreni edificabili e terreni agricoli.

L’imposta grava su chi è titolare dei seguenti diritti:

  • diritto di proprietà
  • diritto di usufrutto, uso, abitazione
  • diritto di superficie
  • diritto di enfiteusi
  • diritti di uso in concessione demaniale
  • diritto di locatario in caso di leasing
L’IMU e l’abitazione principale
L’IMU è esente, quindi non si paga, per la c.d “abitazione principale” salvo che si tratti di immobile classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazione c.d. di lusso).
Per “abitazione principale” si intende “l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente”, come chiaramente stabilito dall’articolo 1 comma 741 lettera b della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

L’IMU quindi è esente se si adibisce un determinato immobile a propria abitazione principale, a prescindere dal fatto che l’immobile sia stato acquistato con le cd. “agevolazioni fiscali prima casa”; ne consegue che si può avere l’esenzione dall’IMU anche per un immobile acquistato senza le agevolazioni fiscali o per un immobile ricevuto in eredità, sempre a condizione che vi si dimori abitualmente.
L’ esenzione dall’IMU si estende anche alle pertinenze della abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (box) e C/7 (posto auto).
Per le pertinenze l’esenzione si applica per una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale: questo significa che si potrà avere l’esenzione per un solo box, una sola cantina, un solo posto auto mentre sarà dovuta l’imposta per le pertinenze oltre alla prima.
  • Agevolazioni - immobili concessi in comodato a familiari
L’art. 1, comma 747, lett. c) della legge n. 160 del 2019 ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il contratto di comodato deve essere registrato;
b) il “comodante”, cioè il proprietario dell’immobile che lo concede in comodato, deve essere titolare su tutto il territorio nazionale, della sola abitazione concessa in comodato oltre all’immobile adibito a propria abitazione principale (sempre che non si tratti di immobile classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
c) il “comodante” deve avere la residenza e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 
  • Coniugi o uniti civilmente che vivono in abitazioni diverse – la “doppia esenzione” – interessante pronuncia della Corte Costituzionale
L’articolo 741 lettera b), secondo periodo, del Decreto Legge 146/2021 convertito con Legge 215/2021 disciplina il caso dei componenti di un medesimo nucleo familiare aventi dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi.

La legge prevede letteralmente che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
In base alla norma in esame, i componenti di un nucleo familiare che abbiano dimora abituale e residenza anagrafica in due immobili diversi, possono avere l’esenzione solo su uno dei due immobile e non per entrambi.
Questa norma è stata recentemente censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 12 settembre 2022 n.209 che ha ritenuto incostituzionale l’esclusione della doppia esenzione IMU per coniugi o uniti civilmente che vivono in abitazioni diverse. La sentenza si fonda sull’assunto che l’esclusione della doppia esenzione per coniugi o uniti civilmente comporta disparità di trattamento rispetto a soggetti che si trovino in una relazione di fatto, ma che non siano coniugati o uniti civilmente e “nel nostro ordinamento non possono essere trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in misura tale da penalizzare coloro che decidono di unirsi in matrimonio o in unione civile”.

Scadenze
L’IMU deve essere versata in due rate:
  1. la prima rata entro il 16 giugno di ciascun anno;
  2. la seconda rata entro il 16 dicembre di ciascun anno.
È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Computo del periodo di competenza
L’IMU si paga in proporzione ai “mesi di possesso” rispetto all’anno solare e non in base ai giorni di possesso. Questo significa che:
  • se si comincia a possedere l’immobile a partire da una data compresa tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, quel mese sarà da computare nel calcolo del periodo di competenza;
  • se si comincia a possedere l’immobile a partire da una data compresa tra il giorno 16 e la fine del mese, la competenza inizia dal mese successivo.

Esempi:

- Tizio acquista un immobile il giorno 5 febbraio dell’anno 2024 e non lo adibisce a propria abitazione: entro il 16 giugno 2024 dovrà pagare i mesi da febbraio a giugno compresi mentre il mese di gennaio resterà a carico del venditore, salve le ipotesi di esenzione.

- Tizio acquista un immobile il giorno 21 febbraio dell’anno 2024 e non lo adibisce a propria abitazione: entro il 16 giugno 2024 dovrà pagare i mesi da marzo a giugno compresi e i mesi gennaio e febbraio resteranno a carico del venditore, salve le ipotesi di esenzione.


Modalità di versamento
Le modalità di versamento dell’IMU sono determinate dall’articolo art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
  1. modello F24;
  2. bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
  3. piattaforma pagoPA.

Tutti gli approfondimenti anche sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU